Detrazioni fiscali: le novità del 2018

ariston | Aggiornato il: 11 settembre 2019
Il riconoscimento di detrazioni fiscali è stato sempre ben accetto, favorendo quegli ammodernamenti e ristrutturazioni che, senza agevolazioni fiscali, il più delle volte, non si sarebbero effettuati. Per questo, in Italia, è stata ben accolta l'ulteriore proroga, nella legge bilancio 2018, del bonus relativo alla riqualificazione energetica e della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria.È bene precisare che la normativa favorisce il contribuente, perché va incontro a chi ha necessità di risparmiare sulle imposte, ma cerca anche di ridurre l'evasione fiscale scoraggiando chi vorrebbe fare a meno di pagarle di avviare manovre illegali. Senza dimenticare lo scopo nobile dell'iniziativa: dare una mano all'ambiente, riducendo i consumi energetici. Di conseguenza, si consente alle famiglie, riducendo i consumi e migliorando il funzionamento degli impianti, di risparmiare sulle bollette gas e luce, grosso cruccio per tutti, nonché di ridurre notevolmente le emissioni di materie inquinanti.Gli ecobonusChiariamo le novità della nuova legge per il risparmio energetico, che non ha subito sostanziali modifiche rispetto alla precedente. Facciamo riferimento alle detrazioni fiscali in vigore dal primo gennaio 2018, tralasciando le spese sostenute negli anni precedenti, che sono state regolamentate diversamente.Il valore della detrazione relativa agli interventi di Ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria è confermata anche quest'anno con il valore del 50%. Per quanto riguarda il valore della detrazione per Riqualificazione Energetica resta invariato al 65% per tutti gli interventi e prodotti, fatta eccezione per le caldaie. In questo caso il valore resta al 65% se si installano caldaie a condensazione di classe energetica A e contestualmente centraline di termoregolazione evoluta ( di classe V, o VI o VIII).Un discorso a parte merita la detrazione del 75% per i lavori effettuati su parti comuni del condominio, nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, che diventa del 70% in caso di interventi sull'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie dello stesso edificio.Se le spese sulle parti condominiali sono sostenute nelle zone sismiche, insieme alla riduzione del rischio sismico, allora la percentuale di detrazione passa all'80%, ovvero all'85% se i lavori determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.Le spese devono essere eseguite su immobili già esistenti, quindi deve trattarsi di una riqualificazione o anche di una sostituzione in un immobile, non nuovo di costruzione.Lavori soggetti a incentivi ecobonusI lavori che sono interessati dall'ecobonus del 50% riguardano:sostituzione e posa in opera di climatizzazione invernale con l'installazione di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe Asostituzione e posa in opera di infissi in casainstallazione schermature solari (tapparelle, persiane, tende esterne).Confermata anche la detrazione del 65% (e non 50%) per i seguenti lavori:impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A con installazione di sistemi di termoregolazione evolutaimpianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata con caldaia a condensazionespese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazioneacquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistentiinstallazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle abitazioni.Soggetti beneficiariPossono beneficiare tra gli altri delle agevolazioni tutti i contribuenti (Irpef), proprietari degli immobili ma anche titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:proprietari o nudi proprietarititolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)locatari o comodatarisoci di cooperative divise e indiviseimprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o mercesoggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.Limiti di spesaQual è l'importo massimo di spesa relativo ai costi per il risparmio termico?Variano a seconda del tipo di spesa ovvero:96.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione energetica60.000,00 euro per l'installazione di pannelli solari30.000,00 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale40.000,00 euro, per ogni unità abitativa, per lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, che diventa di 136.000,00, per unità, se i lavori riguardano le zone sismiche.Modalità di pagamentoIl pagamento delle fatture relative al risparmio energetico deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico dal conto bancario o postale, indicando il codice fiscale di chi effettua il bonifico, la partita iva o il codice fiscale della ditta o del professionista che esegue i lavori.Attenzione a non eseguire un bonifico ordinario (alcune funzioni dell'home banking non sempre rispettano la normativa) senza indicazione della normativa ovvero l'art. 1 comma 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).L'Agenzia delle Entrate non riconosce la detraibilità di spese sostenute con modalità diverse e si rischia di perderne il beneficio fiscale. l'unica alternativa è ripetere il bonifico (quello giusto), chiedendo a rimborso l'importo del bonifico errato.L'Obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa.Riconoscimento ecobonusPer accedere al beneficio in questione, non va fatta alcuna richiesta ma, entro novanta giorni dalla conclusione dei relativi lavori, occorre trasmettere telematicamente all'ENEA una scheda informativa degli interventi e delle prestazioni realizzati. La documentazione relativa alla qualificazione energetica, rilasciata dal tecnico abilitato o da un professionista del settore, va conservata ed esibita in caso di richiesta e/o accertamento. Si può inviare la scheda in cartaceo anche con una raccomandata, qualora ci siano dei problemi di collegamento sul sito dell'eNEA.La mancanza di tale trasmissione fa perdere il diritto a usufruire delle spese sostenute per il risparmio energetico, col rischio di pesanti sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, qualora siano state inserite ugualmente le spese sostenute.Se si dimentica di rispettare tale adempimento, ci sono due possibilità: presentare la scheda in ritardo, ma entro la prima dichiarazione dei redditi di competenza, pagando una sanzione ridotta di € 258,00 (usufruendo della cosiddetta remissione in bonis), oppure inserire le spese nella sezione III della dichiarazione dei redditi (modello 730 o mod. redditi persone fisiche ex mod. 740) per indicare le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio.I beneficiari dell'agevolazione possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o anche ad altri soggetti privati, esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, società ed entiConclusioniFatto quanto detto in precedenza, si può procedere a far fruttare le detrazioni fiscali, evidenziando che non sono richiesti requisiti particolari. La spesa complessiva, iva e oneri compresi, va riportata nella sezione IV del mod. 730 o del mod. 740, ripartita in dieci rate.