Come fare il controllo dei fumi della caldaia
Per garantire il corretto funzionamento di una caldaia é necessario procedere a periodici interventi di controllo per manutenzione e per efficienza energetica che prevedono la verifica delle emissioni relativi ai fumi della caldaia. Le finalità di tali operazioni sono: assicurarci che l'impianto funzioni in sicurezza, e che quindi non vi siano eccessive emissioni di sostanze dannose per la salute, in primis il mossido di carbonio (CO); inoltre allo stesso tempo và garantito un funzionamento efficiente e ad alto rendimento ( DLgs 192/05 s.m.i., DPR 74/2013 s.m.i. Decreto 37/08 s.m.i. e leggi locali).
Il libretto di impianto é lo strumento che va compilato a seguito di ciascuno dei controlli periodici, a cura del tecnico incaricato. Su tale libretto saranno riportate alcune informazioni fondamentali relative alle medie di alcune misurazioni, come ad esempio: tra queste, le emissioni NOx, la temperatura dei fumi della caldaia, la temperatura dell'ambiente, il rendimento di combustione. Effettuare questi controlli é importante per la sicurezza della casa, in quanto si prevengono possibili incidenti domestici, ma ha anche motivazioni economiche e ambientali, poiché si riducono i costi in bolletta e le emissioni nocive. Oltre alla compilazione del libretto di impianto, il manutentore deve rilasciare un certificato di conformità per i lavori svolti e un rapporto di controllo e manutenzione. Lo strumento per effettuare questo tipo di controlli é l'analizzatore portatile dei fumi di combustione, che permette di ottenere informazioni molto accurate sulle caratteristiche dei gas emessi.
Ma con quale periodicità vanno svolti questi controlli? La normativa più recente che disciplina a livello nazionale questo aspetto é il DPR 74/2013, che é in vigore dal 12 luglio 2013, ma per i controlli di efficienza ci sono molte legislazioni anche regionali da tenere ben presenti. La verifica del rendimento dei fumi di combustione va effettuata a intervalli diversi, prendendo in considerazione due variabili chiave: la tipologia della caldaia e la potenza termica. Più in dettaglio, la legge nazionale attualmente in vigore stabilisce che:
- Nel caso di caldaia alimentata a combustibile solido, i controlli andranno effettuati almeno ogni anno se la potenza termica supera i 100 kW, almeno ogni due anni se compresa tra i 10 e i 100 kW
- Nel caso di caldaia alimentata a gas, metano o gpl, i controlli andranno svolti almeno ogni due anni se la potenza termica supera i 100 kW, almeno ogni quattro anni se la potenza termica é compresa tra i 10 e i 100 kW.
Va aggiunto che, oltre a queste circostanze, un controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici va effettuato anche quando si accendono per la prima volta queste tipologie di impianti di riscaldamento, quando vengono realizzati interventi che portano a una modifica dell'efficienza energetica, quando si sostituiscono strumenti del sottosistema di generazione. Tuttavia, le norme contenute nel DPR 74/2013 e s.m.i. riguardanti la verifica dell'efficienza energetica delle caldaie (oltre che gli interventi di manutenzione come la pulizia dello scambiatore) sono declinate in testi specifici in diverse regioni: si tratta di Liguria, Marche, Sicilia, Toscana e Umbria.
Le ditte che possono effettuare i controlli di manutenzione ed efficienza energetica degli impianti devono possedere gli idonei requisiti, come previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico n.37 del 22 gennaio 2008.