Detrazione condizionatori, il bonus 2018
La normativa fiscale, sin dall'anno 2008, ha incentivato quegli interventi che portano ad aumentare il livello di efficienza energetica delle unità residenziali esistenti (nel senso che non devono riguardare nuove costruzioni), con conseguente detrazione delle tasse sul reddito sia delle persone fisiche (Irpef), che delle persone giuridiche (Ires).
Potranno usufruire di tale agevolazione fiscale tutti i titolari di un diritto reale sulla casa; quindi, non solo i proprietari, ma tutti coloro che hanno il possesso di tale immobile, compresi inquilini, comodatari e condomini (per le parti comuni) e anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile, come il coniuge o parenti entro il terzo grado.
Bonus condizionatori per l'anno 2018
La legge di bilancio 2018, ancora una volta, ha concesso un'ulteriore proroga del bonus riguardante il risparmio energetico, meglio noto come Ecobonus, anche se con qualche ritocco sulla detraibilità delle relative spese.
Qui ci soffermiamo esclusivamente sui bonus condizionatori, senza contestuali lavori di ristrutturazione.
Diciamo solamente che, qualora i lavori riguardanti l'installazione di tali elettrodomestici siano accompagnati da lavori di ristrutturazione edile, l'aliquota di risparmio fiscale scende dal 65% al 50%.
Come funziona? Per beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista per questa tipologia, si deve parlare di sostituzione di un vecchio condizionatore con uno nuovo a pompe di calore con i requisiti di alta efficienza energetica. In altre parole, l'impianto di riscaldamento deve essere preesistente e sostituito da un impianto con classe di efficienza energetica più elevata. Solo in questo caso si potrà ottenere una detrazione del 65%.
Qualcuno potrebbe chiedere: che fine fanno quei lavori edili che sono serviti per sostituire l'impianto di riscaldamento? Ebbene, per queste spese, separate dalle altre, va seguita la solita procedura per le ristrutturazioni nell'edilizia, con la detrazione del 50% (dall'anno 2019 torna al 36%), qualora fosse possibile separare i due costi. Se i lavori fossero indivisibili, allora si applicherà la detrazione del 50% su tutto.
Lavori soggetti a Ecobonus
Nella scheda tecnica dell'Agenzia delle Entrate trovate un elenco esaustivo dei lavori rientranti in questa fattispecie, ma qui ci soffermiamo solamente su quelli relativi ai condizionatori con tecnologia avanzata.
La detrazione, pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di alta efficienza, anche a gas
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d'aria calda a condensazione
- l'acquisto e posa in opera di sistemi di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
- gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per il climatizzatore invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro.
Iva - Detrazione condizionatori senza ristrutturazione
Sull'acquisto del condizionatore si applica l'Iva agevolata del 10%, e non l'aliquota ordinaria del 22%, in quanto il condizionatore è incluso, dall'Agenzia delle Entrate, nel decreto 29 dicembre 1999, tra i beni significativi, sotto la voce “apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria”, per la produzione sia del caldo che del freddo. Con circolare n. 12/E, l'Agenzia delle Entrate, nella relativa guida, ha chiarito meglio il termine “beni significativi”.
Qui parliamo di detrazione della spesa per l'acquisto di condizionatori senza ristrutturazione. Però bisogna sempre considerare le spese per il montaggio da parte del tecnico abilitato. Allora, chiariamo che l'aliquota agevolata non si applica sull'intera spesa, ma solo sulla differenza tra il costo totale e il costo del solo condizionatore. Un esempio rende più chiaro il conteggio: supponiamo che il costo del condizionatore, compreso il montaggio, sia di € 3.500,00, di cui € 2.500,00 solo il condizionatore. Sottraendo dal costo totale il costo del condizionatore (3.500,00-2.500,00) abbiamo € 1.000,00 sul cui importo si applica l'Iva al 10%, la stessa che si applica sul costo della sola manodopera. Quindi su € 2.000,00 si conteggia l'Iva al 10%; sulla restante somma, ovvero € 1.500,00, si applica l'Iva al 22%.
Costo detraibile
Ricordiamo ancora una volta che qui stiamo parlando di detrazioni fiscali esclusivamente per climatizzatori con pompa di calore, sia per la climatizzazione invernale, sia estiva, in sostituzione di preesistenti impianti.
Per questo tipo di impianto la normativa prevede la possibilità di detrarre una spesa massima di € 46.145,00 con conseguente importo detraibile di € 30.000,00 (ovvero il 65% della spesa complessiva, Iva compresa).
Per usufruire delle agevolazioni previste dal fisco, occorre indicare, insieme ai dati catastali dell'immobile in questione, l'importo a credito nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 o modello 740), che viene diviso per dieci quote annuali di pari importo. Occorre conservare le fatture e le ricevute di pagamento, per tutta la durata della detrazione.
Modalità di pagamento
Per poter usufruire della detrazione fiscale, occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale, indicando, oltre ai dati del beneficiario della detrazione, anche l'intestazione e la partita Iva dell'azienda beneficiaria del bonifico, indicando come causale “Bonifico ai sensi della legge DPR 917-1986-TUIR ART. 16BIS (ex 449/97)".
Sull'importo del bonifico viene effettuata una trattenuta dell'8% a carico del fornitore e di competenza esclusiva della banca o della posta che effettua l'accredito.
Riconoscimento Ecobonus
Entro novanta giorni dalla conclusione dell'intervento, una scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell'attestato di qualificazione energetica, rilasciata dal tecnico abilitato o da un professionista, vanno trasmesse telematicamente all'ENEA
La mancanza di tale trasmissione fa perdere il diritto a usufruire delle spese sostenute per il risparmio energetico, col rischio di pesanti sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
A conclusione dei lavori, è importante farsi rilasciare la seguente documentazione:
- asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori
- certificazione energetica dell'immobile fornito dalla Regione o dall'Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.